Ogni titolare di farmacia conosce la delicatezza del tema della Pianta organica e della sua revisione: l’apertura di una nuova sede, il trasferimento o il decentramento della farmacia con la conseguente modifica dei confini e dei bacini di utenza possono cambiare radicalmente gli equilibri economici della propria impresa.

Con un Comune “immobile” o “silenzioso” con riguardo a una istanza presentata nel senso sopra indicato, la tentazione è quella di agire subito in giudizio per costringerlo a muoversi. La fretta, tuttavia, può non essere sempre una buona consigliera, come ci insegna una recente sentenza del Consiglio di Stato (agosto 2026), che consente di richiamare alcuni concetti importanti per comprendere il tema della pianificazione territoriale delle farmacie e, in particolare, quando un Comune sia davvero in ritardo e quando, invece, un ricorso rischierebbe di essere respinto.
La vicenda: cosa è successo in Campania?
Il caso nasceva dall’iniziativa di un farmacista che, stanco della situazione, aveva presentato un’istanza formale al proprio Comune, chiedendo l’avvio immediato della revisione della Pianta organica. Di fronte alla mancata risposta nei tempi desiderati, il professionista aveva presentato un ricorso al Tar (poi confermato in appello dal Consiglio di Stato) per denunciare il cosiddetto “silenzio-inadempimento” dell’amministrazione.
La risposta dei giudici amministrativi è stata netta: non basta che il farmacista chieda la revisione per far scattare l’obbligo immediato del Comune a provvedere: l’ente locale ha i suoi tempi, dettati direttamente dalla legge.
I tre punti chiave chiariti dai giudici
Per i farmacisti che guardano alla Pianta organica del proprio territorio, la sentenza fissa alcuni principi fondamentali da tenere a mente:
- Il Comune ha i suoi tempi (e le sue scadenze biennali) – La legge prevede che i Comuni debbano rivedere periodicamente la Pianta organica (alla fine di ogni anno pari). Questo significa che l’obbligo di provvedere c’è, ma è legato a quella scadenza temporale.
- Non si possono accumulare i ritardi del passato – Se un Comune ha saltato le revisioni negli anni scorsi, non si può presentare un ricorso oggi pretendendo di “punire” tutti i ritardi accumulati nel tempo. Il giudice valuta esclusivamente se, alla data esatta in cui si fa il ricorso, il termine previsto dalla legge era già scaduto senza che l’ente nulla abbia fatto.
- Una lettera interlocutoria blocca il silenzio – Se il Comune risponde a un’istanza avviando un’istruttoria (anche con una semplice nota interna o interlocutoria), dimostra di non essere in totale stato di inerzia.
Questo basta a escludere che si configuri il vero e proprio “silenzio-inadempimento” punibile dalla legge? La risposta varia, ovviamente, in relazione al contenuto del riscontro dell’Ente e, quindi, occorre distinguere se l’attivazione del Comune sia effettiva o apparente. Un riscontro che nella sostanza mira a “prendere tempo”, mostrando così di eludere l’esigenza del farmacista, non sarà paragonabile a una effettiva azione di “presa in carico” dell’interesse di quest’ultimo. Occorrerà, dunque, vagliare nel concreto tra queste due antitetiche situazioni, in modo da scegliere le migliori iniziative da intraprendere per conseguire la tutela del proprio interesse.
Cosa significa tutto questo per la gestione della farmacia?
La pronuncia di Palazzo Spada non chiude la porta alle richieste dei farmacisti, ma invita a una grande strategia e precisione nei tempi.
–Tempismo e pianificazione: Prima di intraprendere un’azione legale contro il Comune, bisogna verificare con precisione se i termini di legge siano effettivamente maturati e scaduti.
–Evitare ricorsi a vuoto: Azioni legali affrettate, basate soltanto sulla frustrazione per la lentezza passata dell’amministrazione, rischiano di tradursi in una pronuncia di infondatezza e in una condanna a subire le spese processuali.
–Monitoraggio costante: il controllo costante e preventivo sull’ente è senz’altro la via maggiormente proficua. Questo consente di valutare, a seconda della situazione fattuale, l’opportunità o meno anche di un dialogo con gli uffici comunali prima che la situazione si blocchi e il contenzioso diventi l’unica soluzione.
–Il consiglio dell’avvocato: La Pianta organica rappresenta il fulcro della vita della farmacia. Prima di agire giudizialmente contro il Comune, è prudente pianificare ogni mossa alla luce della specifica situazione in cui ci si trova e degli obiettivi che si intendono raggiungere per tutelare al meglio il valore della propria impresa.
di Silvia Stefania Cosmo, avvocato, Milano, silvia.cosmo@iusfarma.it
