In sede di acquisto della farmacia può essere utile inserire nell’atto notarile di compravendita ovvero di cessione delle quote il divieto di concorrenza, una sorta di patto volto a evitare comportamenti scorretti da parte del venditore. Con la nostra esperta Paola Castelli analizziamo in cosa consiste tale limitazione.
Dottoressa Castelli, qual è la funzione del divieto di concorrenza?

Il divieto di concorrenza serve a tutelare il proprio lavoro e a evitare mosse sleali. Nelle operazioni di compravendita d’azienda ovvero di cessione di partecipazioni societarie una delle priorità è preservare l’avviamento, che costituisce la principale componente del prezzo di acquisto. Se, subito dopo la vendita, il vecchio titolare (o il socio uscente) decidesse di esercitare un’attività identica (sempre che vi sia la possibilità e tutto nel rispetto della Pianta organica) o simile (per esempio, aprire una parafarmacia), l’acquirente si vedrebbe depauperato l’investimento: le risorse investite per acquistare l’azienda o la quota risulterebbero, infatti, in parte vanificate dal rientro in scena del precedente titolare o socio, che potrebbe sottrarre clientela.
Per scongiurare tale rischio, già nel contratto preliminare e poi anche nel successivo atto notarile di compravendita dell’azienda ovvero di cessione quote, è possibile inserire clausole di non concorrenza post-vendita. Queste clausole, se ben formulate e conformi alla legge, assicurano all’acquirente la possibilità di gestire e sviluppare l’azienda senza dover competere immediatamente con chi la conosce meglio di chiunque altro.
Il divieto in esame ha una durata?
ale divieto ha una durata di cinque anni (in genere, quella necessaria a consentire il passaggio della clientela e la consolidazione dell’acquirente). E’ consigliabile disciplinare contrattualmente tale divieto, prevendendo quanto segue:
- oggetto del divieto: settore merceologico o “ambito di business” in cui si estende il divieto. Le parti possono estendere il divieto ad attività affini, come parafarmacie o sanitarie;
- ambito territoriale di applicazione (per esempio, località e paesi limitrofi);
- durata esatta del vincolo;
- eventuali penali in caso di violazione, sempre fatto salvo il danno ulteriore.
DIVIETO DI CONCORRENZA (ART. 2557 CODICE CIVILE)

È consigliabile disciplinare contrattualmente tale divieto, prevendendo quanto segue:
- oggetto del divieto: settore merceologico oppure “ambito di business” in cui si estende il divieto. Le parti possono estendere il divieto ad attività affini, come parafarmacie o sanitarie;
- ambito territoriale di applicazione (per esempio, località e paesi limitrofi);
- durata esatta del vincolo;
- eventuali penali in caso di violazione, sempre fatto salvo il danno ulteriore.
IL BON TON DELLE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA

Quanto sopra va previsto con ragionevolezza al fine di evitare divieti sproporzionati e, quindi, nulli: sia il Codice Civile sia la giurisprudenza mettono, infatti, dei paletti a tale clausola per evitare che il venditore si veda le mani del tutto legate ed eccessivamente limitata la sua libertà di iniziativa economica, costituzionalmente tutelata.
Cosa può fare l’acquirente in caso di violazione del divieto da parte del venditore?
Un primo step è di solito un’azione inibitoria della condotta illecita in via cautelare urgente (art. 700 C.p.c.), cioè un ricorso al giudice per ottenere un provvedimento che ordini all’ex titolare di cessare immediatamente l’attività concorrenziale illecita, con eventuali sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo.
E, quindi, il venditore può essere costretto a risarcire il danno arrecato?
Il corrispettivo del divieto di non concorrenza è solitamente incluso nel prezzo di vendita stesso. Talvolta, però, si prevede un corrispettivo specifico per rafforzare la bontà del vincolo ovvero si inserisce una penale contrattuale da applicarsi se la clausola viene violata. La penale può servire come deterrente e come metodo per quantificare in via anticipata il risarcimento, evitando così lunghe dispute sul danno effettivo subito (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, perdita di clientela, calo di fatturato e via dicendo): qualora il danno subito fosse maggiore della penale, l’acquirente può chiedere la differenza.
Esistono casi in cui tale divieto non si applica e cosa consiglia ai nostri lettori?
Il divieto può non trovare applicazione qualora, dopo il trasferimento dell’azienda, la società cedente prosegua l’attività con altre farmacie, già di sua proprietà.
In conclusione prevedere contrattualmente tale divieto con una clausola ben redatta ha il vantaggio di proteggere l’investimento dell’acquirente, di evitare futuri contenziosi e di stabilire chiarezza e rispetto reciproco nei rapporti tra le parti: tutto è bene quel che finisce bene.
di Paola Castelli
