La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 21 maggio 2026 (causa C-604/24), è intervenuta sulla disciplina della vendita online dei farmaci. La decisione tocca da vicino l’attività digitale di ogni farmacista, chiarendo fin dove può spingersi lo Stato membro nel limitare il commercio elettronico dei medicinali senza obbligo di ricetta (Sop e Otc).

Il giudizio è chiaro: gli Stati membri non possono vietare la vendita online di intere categorie di farmaci senza obbligo di prescrizione, lasciando attive sul web solo piccole “sottocategorie” come, nel caso trattato, quella dei “medicinali a libera distribuzione in farmacia e in altri punti vendita”.
Cosa c’è da sapere e cosa cambia per la professione?
Il caso: il modello greco sotto la lente d’ingrandimento
La vicenda nasce in Grecia dal ricorso di una farmacia fisica (titolare anche di uno spazio e-commerce certificato) contro un decreto ministeriale del 2022. Questo decreto aveva drasticamente ridotto il perimetro dei farmaci vendibili online:
prima del decreto: le farmacie online potevano vendere via internet tutti i medicinali non soggetti a prescrizione
dopo il decreto: la vendita online veniva limitata esclusivamente a una sottocategoria, i cosiddetti “farmaci a libera distribuzione” (equivalenti ai nostri Otc da parafarmacia/Gdo), escludendo di fatto tutti gli altri Sop.
A giustificazione di questa limitazione, il ministero della Salute greco e l’Ordine dei farmacisti locale avevano invocato la tutela della salute pubblica, sostenendo che il web favorisse l’abuso di farmaci, la contraffazione e annullasse il ruolo di controllo del farmacista.
La decisione della Corte: l’analisi dell’articolo 85 quater
La Corte di Giustizia ha smontato la tesi restrittiva basandosi sul testo della Direttiva 2001/83/Ce (il Codice comunitario dei medicinali), concentrandosi sui paragrafi 1 e 2 dell’articolo 85 quater:
1 Il divieto camuffato da “condizione”
Il paragrafo 1 obbliga gli Stati membri a garantire la vendita a distanza dei medicinali tramite internet, facendo salva soltanto la possibilità di vietare i farmaci soggetti a ricetta. Il paragrafo 2 permette agli Stati di porre delle “condizioni” o limiti a tutela della salute pubblica.
La Corte ha specificato che un divieto che esclude la stragrande maggioranza dei farmaci senza ricetta dal web non è una “condizione di vendita”, ma uno svuotamento della legge. Una restrizione simile azzera l’effetto utile della direttiva europea e danneggia il mercato interno.
2 Il precedente del 2003 resta la bussola
La Corte ha ribadito i principi della storica sentenza Deutscher Apothekerverband (2003): se per i farmaci con ricetta il divieto online è proporzionato al rischio, per i medicinali senza obbligo di prescrizione un divieto assoluto (o quasi assoluto, come in questo caso) non è mai giustificato.
Cosa possono (e non possono) fare gli Stati membri?
La sentenza non toglie poteri di controllo alle autorità nazionali, ma ne definisce il perimetro.
Cosa NON possono fare: ridurre senza motivazione l’elenco dei Sop/Otc acquistabili online dai cittadini su e-commerce autorizzati.
Cosa POSSONO fare: introdurre regole sulle modalità di vendita se ciò risponde a precise esigenze di tutela del consumatore. La Corte suggerisce misure proporzionate per combattere ad esempio l’abuso di farmaci, come:
-l’introduzione di tetti massimi di confezioni ordinabili per singolo acquisto
-la creazione di sistemi online di identificazione/registrazione del paziente o questionari sulla salute per monitorare la sicurezza della terapia.
L’impatto sulla professione e sulle farmacie online
Per i farmacisti, questa sentenza rappresenta un importante indicatore dello stato dell’arte:
Tutela degli investimenti digitali: chi ha investito o vuole investire nel canale e-commerce (regolarmente certificato dal Ministero con il bollino di sicurezza) riceve una forte tutela giuridica. Il legislatore europeo ha, infatti, circoscritto il margine di discrezionalità degli Stati membri istituendo l’obbligo di mettere in vendita a distanza al pubblico tutti i medicinali non soggetti a prescrizione.
Limiti: possibili condizioni possono essere giustificate da motivi legati alla tutela della salute pubblica e possono consistere in meccanismi di controllo del consumo dei medicinali al fine di lottare contro la cosiddetta “polifarmacia”.
Centralità del consiglio (anche digitale): la salute si tutela regolamentando il processo di dispensazione online, non vietandolo. Strumenti di interazione digitale (chat protette, controlli sui quantitativi, monitoraggio del profilo utente) diventeranno sempre più lo standard per garantire la sicurezza del paziente anche attraverso uno schermo.
di Silvia Stefania Cosmo, avvocato, Milano, silvia.cosmo@iusfarma.it
