Proibito ai Comuni l’acquisto di una farmacia privata

Una sentenza del Tar Veneto, pubblicata il 18 giugno 2025 con il numero 633/2018, ha messo dei punti fermi sull’interpretazione da dare alle regole previste dal nostro ordinamento per il trasferimento della titolarità e della proprietà della farmacia privata ad altri soggetti, sia pubblici sia privati. Tar, Il mancato rispetto di esse comporta anche “la decadenza” della titolarità dalla gestione dell’esercizio.

La vicenda esaminata dal Tar era relativa all’acquisto della proprietà di una farmacia da parte del Comune di Verona, attraverso la società Agec, Azienda speciale affidataria della gestione provvisoria delle farmacie del territorio. L’operazione era avvenuta mediante l’acquisizione di tutte le quote della società in nome collettivo proprietaria dell’esercizio, con l’accordo che il Comune avrebbe assunto la titolarità dello stesso. Il contratto era stato concluso dopo il decesso senza eredi del farmacista titolare.

L’Ordine dei farmacisti della provincia aveva impugnato gli atti di vendita innanzi al Tar, chiedendo la declaratoria di loro illegittimità e i Giudici Amministrativi hanno accolto tale ricorso. Nella motivazione hanno affermato che vi era stata una violazione dell’art. 12 della legge n. 457/68, la quale stabilisce che il trasferimento di una farmacia privata può avvenire solamente a favore di altro privato.

Proseguiva ancora il Tar rilevando che l’art 9 della medesima legge consentiva che soltanto nei casi in cui la farmacia fosse restata “vacante” e soltanto allora il Comune avrebbe potuto esercitare il suo diritto di prelazione.

Nella specie questa vacanza non si era affatto verificata, in quanto l’operazione commerciale era avvenuta a ridosso della scadenza del periodo transitorio previsto dalla legge per la gestione da parte degli eredi non farmacisti dell’esercizio. Da ciò la illegittimità della operazione commerciale dell’acquisto effettuato dalla Agec, in nome e per conto del Comune della città veneta.

Condivisibili sono le ragioni addotte dal Tar a sostegno della sua decisione, essendo l’operazione commerciale avvenuta a ridosso della scadenza del periodo transitorio previsto dalla legge per la gestione della farmacia da parte degli eredi non
farmacisti. Comportamento, questo, che aveva impedito agli stessi di esercitare le azioni a difesa dei loro diritti.

(di Alfonso Marra, magistrato, Farma Mese n. 8 – 2025 ©riproduzione riservata) 

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