Pianta organica: chiamiamola “proposta”, nell’interesse di tutti

Che fine ha fatto la Pianta organica delle farmacie? A volte, nel dibattito giuridico e amministrativo, le parole che usiamo finiscono per tradire la realtà dei fatti. È esattamente ciò che accade da anni intorno alla periodica revisione della Pianta organica dei servizi farmaceutici da parte dei Comuni. Un appuntamento biennale che spesso si trascina dietro un equivoco terminologico, il quale si trasforma puntualmente in un vizio procedurale.

Il problema è semplice nella sua gravità: molti Comuni adottano un provvedimento convinti di “deliberare la revisione della Pianta organica”, quando in realtà stanno facendo un’altra cosa: stanno formulando una proposta. E scambiare una proposta per una decisione definitiva non è solo un errore di vocabolario, è un errore di diritto che rischia di viziare l’intero percorso.

Il labirinto delle competenze: chi decide davvero?

Avv. Silvia Stefania Cosmo

Per capire dove nasce l’inghippo, bisogna fare un passo indietro e guardare la mappa delle competenze tracciata dalla legge. La legge ha affidato ai Comuni il compito di identificare le zone in cui collocare le farmacie, al fine di garantire l’equa distribuzione sul territorio. Tuttavia, il Comune non agisce in isolamento assoluto, né ha l’ultima parola in totale autonomia. La procedura corretta prevede una sequenza di atti molto rigida:

  1. il Comune avvia l’istruttoria interna e predispone lo schema dell’atto di revisione del provvedimento di revisione della Pianta
  2. lo schema, sottoposto al vaglio dell’organo comunale competente nella programmazione farmaceutica, può, se favorevole, sfociare nella deliberazione recante la “proposta” della revisione della Pianta organica delle farmacie
  3. il Comune deve obbligatoriamente richiedere il parere dell’Azienda sanitaria locale (Asl) e dell’Ordine provinciale dei Farmacisti sulla proposta
  4. soltanto dopo aver recepito e valutato questi pareri, può dirsi che il procedimento di revisione è giunto al suo termine per confluire nella adozione dell’atto di “revisione della Pianta organica” attraverso la sua approvazione da parte degli organi competenti
  5. una volta adottato l’atto di revisione, segue la sua pubblicazione sull’albo comunale.

L’errore metodologico più frequente si consuma al punto 1: molte amministrazioni comunali approvano in Giunta o in Consiglio un atto qualificato come “Revisione della Pianta organica”, per poi inviarlo a Asl e Ordine. Ma se l’atto è già strutturato e approvato come “revisione”, che valore hanno i pareri richiesti successivamente? Diventano un mero timbro burocratico su un fatto compiuto.

La natura del parere

Nella procedura di revisione, i pareri di Asl e Ordine dei Farmacisti non sono una formalità di contorno, ma elementi costitutivi dell’istruttoria. Anticipare la delibera definitiva a monte della loro acquisizione significa, dunque, violare il principio del giusto procedimento amministrativo.

Chiamare il primo atto del Comune con il suo vero nome -ovvero “Proposta di revisione della Pianta organica”– non è un vezzo formale. È una garanzia di legittimità nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti:

  • Per il Comune: blindare l’atto da facili ricorsi al Tar. Un provvedimento che nasce formalmente come “proposta” esplicita chiaramente che il processo decisionale è ancora aperto e che i contributi tecnici di Asl e Ordine avranno un peso reale nella stesura finale.
  • Per i farmacisti e l’Ordine: garantire che la conoscenza capillare del territorio e delle dinamiche di servizio della categoria venga ascoltata prima che i giochi siano fatti.
  • Per la cittadinanza: assicurare che la distribuzione dei presidi sanitari sul territorio sia il frutto di un dialogo tecnico reale tra istituzioni, e non di una scelta unilaterale.

Verso una prassi amministrativa virtuosa

Uscire dall’equivoco si può e si deve. Basterebbe che l’amministrazione comunale adottasse una dicitura chiara fin dall’esordio dell’iter, evitando che l’interpretazione degli atti imponga cautelativamente di rivolgersi ai giudici per difendersi da un provvedimento non chiaro o ambiguo nei suoi tratti salienti. Soltanto così la forma torna a coincidere con la sostanza, restituendo a ciascun attore il proprio ruolo e proteggendo la programmazione farmaceutica da quella fragilità giuridica che, troppo spesso, finisce per paralizzare il servizio sul territorio a colpi di sentenze amministrative. Chiamiamola proposta, allora. Sarà il primo passo per fare le cose per bene.

di Silvia Stefania Cosmo, avvocato, Milano, silvia.cosmo@iusfarma.it

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