Nel costituire una società di persone è necessario disciplinare, nei patti sociali, non soltanto la vita della società, inserendo clausole volte a dirimere eventuali conflitti tra i soci e a sbloccare l’eventuale stallo, ma occorre anche prevedere cosa accadrà in caso di morte di un socio. Con la nostra esperta, Paola Castelli, analizziamo, anche a titolo scaramantico, quest’ultimo aspetto perché, come vedremo, non è detto che gli eredi del de cuius possano entrare a gamba tesa in farmacia.

Dottoressa Castelli, “passaggio a miglior vita” di un socio di S.n.c. o S.a.s.: quali diritti hanno gli eredi?
Nelle società di persone la figura del socio ha un ruolo fondamentale nell’andamento aziendale e la sua quota di partecipazione non è liberamente e automaticamente trasmissibile: l’evento in esame può, quindi, sconvolgere gli equilibri all’interno della compagine sociale, soprattutto quando il diretto interessato è titolare di una quota maggioritaria. Dall’altro lato vi è la società, che ha un’esistenza propria, indipendente da quella dei soci: a seguito dell’infausto evento, essa, infatti, può continuare a esistere ovvero può essere sciolta per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e può essere messa in liquidazione anche in presenza di soci superstiti.
Perché gli eredi non subentrano di diritto nella posizione del de cuius?
Stando al nostro Codice Civile (art. 2284 per i soci di S.n.c. e i soci accomandatari di S.a.s.; art. 2322 per i soci accomandanti di S.a.s.), i soci superstiti hanno tre possibilità: liquidare la quota agli eredi del de cuius, sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi, previo consenso di questi ultimi.
A livello giuridico nelle società di persone (S.n.c. ovvero S.a.s.) il “passaggio a miglior vita” di un socio non comporta, come detto, l’automatica trasmissione mortis causa dello status soci agli eredi in quanto tale condizione comprende posizioni giuridiche soggettive che non possono essere trasmesse agli eredi senza il loro consenso, come, per esempio, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (socio di S.n.c. ovvero socio accomandatario di S.a.s.).
L’acquisto della qualità di socio che comporta l’assunzione di una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali deve tradursi in un atto volontario dell’erede stesso, nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica privata, sancito costituzionalmente (art. 41 C.). In altri termini, non è possibile diventare imprenditori, neppure in via successoria, senza averlo espressamente voluto. L’unico diritto direttamente trasmissibile è il diritto di ottenere la liquidazione della quota del de cuius: gli eredi non vengono, quindi, considerati soci, ma soltanto creditori della società con riferimento a tale quota ad essi spettante. Nella massa ereditaria da ripartire entrerà, quindi, a far parte anche il credito alla liquidazione della quota di partecipazione.
Quanto sopra a meno che nei patti sociali non venga prevista una clausola specifica di continuazione della società con gli eredi (per esempio, coniuge, discendenti in linea retta, ascendenti, ecc.). Però, c’è sempre un’eccezione alla regola e, in particolare, con riferimento alla quota di partecipazione del socio accomandante.
In questo caso la quota è liberamente trasmissibile?
Sì, diversamente da quanto previsto per il socio di S.n.c. e il socio accomandatario di S.a.s., la quota di partecipazione del de cuius, socio accomandante di S.a.s., è liberamente trasmissibile agli eredi, purché questi abbiano accettato l’eredità e vi sia il nulla osta dei soci superstiti: gli eredi acquistano, pertanto, la qualità di soci accomandanti della società di cui faceva parte il de cuius.
Perché questa eccezione alla regola?
Tale disparità di trattamento nasce dal fatto che il socio accomandante non assume una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ma soltanto una responsabilità limitata al conferimento iniziale del de cuius. Nulla vieta, però, di prevedere nei patti sociali una clausola che stabilisca, invece, l’intrasmissibilità della quota, con la conseguenza che i soci accomandatari superstiti saranno tenuti, nei confronti degli eredi del socio accomandante defunto, alla liquidazione della sua quota.
Cosa succede quando i soci sono due e uno “passa a miglior vita”?
In tal caso non soltanto deve essere ricostituita la pluralità dei soci, ma, per la S.a.s., devono essere ricostituite le categorie dei soci (soci accomandatari e soci accomandanti) e poi modificati i patti sociali per tempo e secondo le esigenze e le volontà della nuova compagine sociale.
In conclusione cosa consiglia ai nostri cari lettori?
Per evitare che l’attività della società possa subire dei colpi d’arresto, come sempre bisogna esaminare la singola fattispecie e ascoltare i desideri dei soci anche con riferimento alla delicata eventualità in commento. Il preventivo dialogo con i soci è fondamentale per arrivare a redigere ab origine patti sociali su misura. Quanto sopra per evitare inutili discussioni in un momento già di per sé delicato, perché la migliore sfera di cristallo per predire il futuro dei propri cari è ciò che fate oggi.
di Paola Castelli
