È per certi versi paradossale pensare di poter dimagrire non con una corretta alimentazione, attraverso attività sportiva e seguendo un buon stile di vita, ma facendo invece ricorso a farmaci off-label per la cura del diabete di tipo 2. Eppure, stiamo assistendo a un vero e proprio boom di questi consumi, impropriamente utilizzati da un crescente numero di persone. E tutto ciò proprio in un momento in cui l’attività sportiva è diventata un diritto costituzionale (Legge n. 1 del 2023), al pari del diritto alla salute, quindi fondamentale per la società. È evidente che queste persone non si sono accorte che il diritto a praticare attività sportiva è entrato a pieno titolo nella Carta, collocandosi all’art. 33 comma 7. Di conseguenza, frequentare palestre e centri sportivi è diventato un esercizio di un diritto costituzionale finalizzato alla prevenzione delle più gravi malattie, in attuazione del principio secondo cui “lo sport è di tutti e per tutti”.
Accade, però, che molti -come accennato- invece di recarsi nei centri sportivi per dimagrire utilizzano farmaci in modalità off label (letteralmente fuori etichetta) e destinati alla terapia del diabete di tipo 2. In buona sostanza fanno ciò perché queste specialità hanno, come effetto collaterale, anche la perdita di peso in chi le assume. Ma non si considerano anche le numerose conseguenze collaterali, ben individuate dall’Aifa in una relazione del 2024.
Tutta questa vicenda è stata recentemente esaminata e ben approfondita da Corriere della Sera in quattro ottimi articoli, i primi due del 17 novembre 2025 (a pag. 23) a firma di Candida Morvillo e di Cristina Ravanelli e gli altri due del 30 novembre (a pag. 51), a firma di Luigi Ripamenti e Cristina Ravanelli. In essi viene posto in rilievo che il consumo dei uno dei suddetti farmaci, il semaglutide, era aumentato del 78% rispetto all’anno precedente e per il suo acquisto i pazienti avevano speso ben 55,3 milioni di euro. Sempre l’Aifa ha fatto presente che era intervenuta una lievitazione pari a 13,4 milioni anche per l’altra specialità medicinale denominata liraglutine. E tutto ciò con la notevole spesa a persona dai q70 ai 300 euro al mese (Corriere della Sera del 17 novembre a firma di Candida Morvillo). Tali specialità, previste dalla medicina ufficiale solo per la terapia dei soggetti obesi come regolatori dell’appetito, dando una falsa sensazione di sazietà, se utilizzati da soggetti in salute possono provocare dolori addominali, mal di testa, pancreatite e calcoli alla colecisti.
Le regole di prescrizione dei farmaci off label
Ma quali sono le regole per la prescrizione di tali farmaci con le modalità off label? Siamo in presenza di farmaci destinati a una particolare patologia, nella specie diabete di tipo 2, ma che possono essere prescritte con modalità off label per uso diverso da quello ufficialmente autorizzato, ma soltanto con ben determinate modalità. Queste sono state stabilite dalla cosiddetta Legge Di Bella n. 94/1988 e dalla Finanziaria 2007/2008. Tali norme fanno espresso divieto di ricorrere a tali farmaci e, in carenza di soluzioni alternative ne limitano il ricorso nei casi più gravi. Stabiliscono poi che il medico deve accogliere, sotto la propria responsabilità, la richiesta del paziente solamente se scientificamente corretta e sul presupposto che rappresenti l’unico modo per curare la patologia lamentata. Dispongono ancvora che il paziente debba rilasciare per iscritto il consenso informato .
Il medico prescrittore, quindi, potrebbe essere chiamato a rispondere degli eventi lesivi subiti dall’assistito solo allorquando venga acquisita la prova certa che egli abbia effettuato la prescrizione in modo improprio e senza che il paziente abbia dato la dovuta informazione per iscritto e in assenza di una necessità clinica. Pertanto, è onere del medico dimostrare sia che vi è stato consenso informato, sia che la terapia abbia una valenza terapeutica con la sicurezza d’impiego del medicinale stesso.
I compiti del farmacista
Quali i compiti del farmacista? Può sindacare le prescrizioni mediche? In linea di massima quando la ricetta è formalmente in regola il farmacista, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento emanato con RD n. 1706/38, non può rifiutare la vendita del farmaco. Questa regola subisce deroghe espressamente indicate nell’art. 34 comma 4 del RD n. 1706/38, dal D Lgvo n. 258/91 e dalla Legge n. 206/2007, istitutiva della Farmacia dei servizi e successive modificazioni. Ulteriori disposizioni in tema di funzionamento delle farm acie sono contenute anche nella Legge di Bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025), che riconosce le farmacie come presidi del territorio.
I principali casi in cui i farmacisti possono sindacare la ricetta sono previsti dalla legge. Uno di questi dispone il rifiuto della consegna nell’ipotesi in cui la ricetta prescriva sostanze velenose in quantità superiore alla massima e sostanze stupefacenti con una ricetta presentata da un minorenne. Vi sono anche casi in cui, pur non essendovi alcuna prescrizione di legge, essi si ricavano da un esame sistematico della normativa vigente. Essi sono: 1) palese errore del medico che ha prescritto dosi sproporzionate; 2) ricetta palesemente falsa; 3) ricetta genuina ma che nasconde un comportamento delittuoso da parte del medico prescrittore. In tal caso il farmacista è obbligato, quale incaricato di un pubblico servizio, a fare rapporto alla Procura della Repubblica.
Ovviamente, le suddette regole si applicano anche in ipotesi di ricette che prescrivono farmaco off label, prima indicati per dimagrire.
di Alfonso Marra, magistrato
