L’allegato IV della Convenzione contiene le linee guida che definiscono la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento delle farmacie nell’esecuzione delle attività vaccinali e dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del sangue capillare o del campione biologico, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina. Offre, quindi, precise indicazioni su come effettuare la “Farmacia dei servizi”. Analizziamo punto per punto la normativa ora in vigore.
Le Vaccinazioni (art. 2)
Quando? – Lo svolgimento di un’attività vaccinale va comunicata preventivamente all’azienda sanitaria competente, secondo le modalità regionali compilando un apposito modulo di adesione.
Chi? – La somministrazione dei vaccini va eseguita da farmacisti abilitati, previo superamento di apposito corso di formazione e di successivi aggiornamenti organizzati dall’Istituto superiore di Sanità.
Dove? – La somministrazione dei vaccini è eseguita, previa verifica dell’identità dell’interessato e l’acquisizione del consenso informato, in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza e allo svolgimento della dispensazione del farmaco, nonché in apposite aree esterne, salva in ogni caso la somministrazione a farmacia chiusa.
Come? – Il farmacista, verificata la corretta conservazione del vaccino, lo somministra nel rispetto delle misure di sicurezza e delle modalità riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo. Assicura poi la permanenza in monitoraggio del soggetto vaccinato, fornendo all’occorrenza supporto di emergenza avvisando il numero 118 o 112 e attenendosi alle indicazioni fornite. In farmacia devono essere presenti materiali, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento per possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione. Il farmacista registra i dati di somministrazione nella piattaforma informatica regionale e rilascia l’attestato di avvenuta vaccinazione.
In linea con quanto già previsto dall’accordo collettivo nazionale in punto gravano sul farmacista alcuni adempimenti, tesi a garantire l’incolumità del vaccinatore e del vaccinato, quali per esempio la sanificazione delle superfici tra una somministrazione e l’altra, la raccolta di informazioni per la valutazione dell’idoneità alla vaccinazione, l’utilizzo di sistemi di protezione individuale e di comportamenti igienici.
Esecuzione di test diagnostici (art. 3)
Quando? – La somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o di campione biologico va comunicata preventivamente all’azienda sanitaria competente, secondo le modalità regionali.
Chi? – I farmacisti o il personale sanitario abilitato a ciò individuato dal titolare o direttore della farmacia eseguono il test nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto, avendo cura di seguire le istruzioni del produttore per la raccolta del campione sierologico o biologico e la sua sicura manipolazione.
Dove? – La somministrazione dei test avviene all’interno della farmacia, purché in area separata dagli spazi di dispensazione del farmaco, in modo da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in locali esterni e anche a farmacia chiusa.
Come? – La somministrazione del test va eseguita, previa verifica dell’identità dell’interessato e nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso, seguendo con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione sierologico o biologico e per la sua sicura la manipolazione.
Il farmacista fornisce specifiche informazioni sul test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell’esito positivo o negativo consegnando referto o attestato di esito scritto all’assistito, anche in formato digitale debitamente firmato su carta intestata della farmacia.
Ulteriori cautele sono previste con riguardo al test per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2 al fine di garantire la salute del vaccinatore e del vaccinato e la tracciabilità dell’utente. Importante precisazione è quella che prevede che, in relazione ai test diagnostici con prelevamento di sangue capillare o campione biologico, le farmacie debbano utilizzare test conformi alla normativa di riferimento o aventi le caratteristiche minime di sensibilità e specificità definite dal ministero della Salute o dalle altre autorità competenti, ivi compresi i test a uso professionale classificati come near patient testing (Npt) e point of care testing (Poct).
Prestazioni di telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali
Con riferimento ai dispositivi di telecardiologia e di spirometria si applica il quadro normativo nazionale e regionale che regolamenta l’accesso ai Lea. Le farmacie garantiscono la possibilità di prenotare le prestazioni erogate in modalità tradizionale o a distanza. Il titolare o il direttore della farmacia rispondono per l’esecuzione delle prestazioni di telemedicina con riguardo alla appropriatezza e idoneità dei dispositivi tecnici impiegati e al rispetto delle norme sul trattamento dei dati sanitari. Inoltre, sono responsabili della individuazione del provider e del centro per l’esecuzione e la refertazione della prestazione.
Come? – Per l’esecuzione delle prestazioni di medicina le farmacie utilizzano apparecchiature certificate e con calibrazione in corso di validità. È onere delle farmacie munirsi di tecnologie e delle occorrenti connessioni per la trasmissione dei dati, anche ai fini dell’alimentazione delle piattaforme deputate al monitoraggio delle prestazioni eseguite. Per rispettare gli standard e i requisiti di funzionalità per l’esecuzione delle prestazioni di medicina si applicano le previsioni di cui alle “indicazioni nazionali per le erogazioni di prestazioni in telemedicina”, con riguardo alla rete di collegamento, ai requisiti di accesso al sistema per i farmacisti, alla compatibilità con il Gdpr per i trattamenti di dati personali, alla certificazione dei dispositivi che ne attestino l’idoneità per la tipologia di prestazione da erogare.
L’attività di telemedicina in farmacia comporta l’acquisizione del consenso informato, che deve consentire di comprendere in cosa consista la prestazione (obiettivo, vantaggi e rischi), come verrà gestita e mantenuta l’informazione, quali strutture di professionisti saranno coinvolte, quali saranno i compiti di ciascuna struttura e le rispettive responsabilità, anche con riferimento al responsabile del trattamento dei dati.
I locali per i servizi
L’articolo 5 precisa che per i servizi resi nei locali interni alla farmacia -qualora quest’ultima non sia in possesso dei requisiti dimensionali e logistici previsti- i servizi si possano eseguire a farmacia chiusa.
Viene ribadita la necessità di disporre del materiale sanitario, presidi e farmaci di pronto intervento, il rispetto della riservatezza degli utenti e l’esposizione dell’avviso riportante i servizi svolti e la presenza di altri professionisti sanitari.
Il successivo articolo 6 precisa, invece, i requisiti per l’esecuzione dei servizi in locali esterni, distaccati dalla sede della farmacia e in particolare:
– la comunicazione di esercizio di attività vaccinale e test diagnostici deve essere seguita, entro 60 giorni, dalla richiesta di autorizzazione dell’utilizzo degli stessi locali da parte dell’amministrazione sanitaria competente, salva in difetto l’immediata chiusura e l’irrogazione delle relative sanzioni;
– l’autorizzazione è rilasciata previa ispezione da effettuarsi entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta della farmacia interessata;
– nella richiesta di autorizzazione la farmacia allega il disciplinare tecnico riportante i servizi che si intendono svolgere, gli spazi destinati e le procedure per l’esecuzione degli stessi;
– sui locali esterni vi è il controllo da parte dell’amministrazione sanitaria competente sui requisiti di idoneità igienico sanitaria già previsti per la farmacia, sul rispetto della riservatezza, sul rispetto della distanza dei 200 m dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi di pertinenza di altre farmacie (percorso pedonale più breve tra soglia e soglia).
Importante precisazione è quella per cui nei locali esterni alla farmacia è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e la dispensazione di farmaci o di altri prodotti.
Infine, viene ribadita la possibilità di stipulare un contratto di rete tra due o più farmacie di proprietà di soggetti differenti, al fine di utilizzare i medesimi locali separati.
(Avv. Silvia Stefania Cosmo, Farma Mese n. 4– 2025 ©riproduzione riservata)