Un mutuo o un leasing (anche se stipulato dal notaio) può essere indeterminato? È importante fare attenzione al Piano di ammortamento e analizzare la tipologia di rimborso, perché ne potrebbe derivare un favorevole ricalcolo degli interessi. Alcune sentenze -della Cassazione e di diversi Tribunali- fanno ben sperare
Può sembrare assurdo che un contratto notarile violi la legge, ma capita praticamente (quasi) sempre. Tutto parte dall’art. 117 Tub, al comma 4. Esso stabilisce che: “Comma 4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Il dettato normativo non viene osservato semplicemente indicando “UN Tasso”, ovvero il criterio per determinarlo (per esempio, spread + euribor 3 mesi). Perché, parlando di tassi, quello che viene indicato in genere è il “Tan”, ovvero il tasso annuale nominale. Ma questo avviene nei mutui?
Sappiamo che non è così, perché il rimborso avviene mediante pagamenti rateali, previsti sia dal contratto, sia dal piano di ammortamento. Quel determinato tasso annuale, quindi, viene “spezzettato/frazionato” per il rimborso (mese, trimestre ecc.) e diverrà superiore nel tempo al tasso nominale annuale pattuito. Si ha il cosiddetto interesse composto. Quindi, si avrà un aumento del prezzo, un costo occulto che non viene indicato in contratto alla stipula, violando così il dettato dell’art. 117, comma 4 sopra indicato.
Occhio al piano di ammortamento
Non soltanto. Per il piano di rimborso si hanno diverse tipologie, e ogni piano porta a rate diverse e quale scegliere deve apparire ben chiaro in contratto. Per farci meglio capire, esemplificando i più noti:
- Ammortamento italiano: Prevede una quota capitale costante e una quota interessi che decrescente nel tempo, il che significa che le rate iniziali sono più alte, e poi progressivamente diminuiscono.
- Ammortamento francese: si caratterizza per rate costanti nel tempo, dove la quota interessi è all’inizio maggiore, ma poi diminuisce man mano che il capitale viene rimborsato.
Attenzione però: quasi mai in un contratto verrà riportata tale specifica. E neppure nei documenti allegati. Quale tipologia di rimborso sia stata adottata lo si potrebbe capire dal piano di ammortamento. Ma spesso questo documento (non obbligatorio per legge) neppure risulta allegato al mutuo. E comunque non basterebbe, perché risulterebbe assente sempre il regime applicato al tasso (se semplice o composto). Si hanno poi mutui che non vedono allegato un valido piano di rimborso, ovvero lo hanno, ma indica la sola quota dal capitale indicata.
La Giurisprudenza ormai è granitica, sia di legittimità che di merito: si deve procedere a ricalcolo ex art. 117 Tub. Ovvero, a un tasso legale molto più basso del pagato, e con conseguente diritto al rimborso di quanto pagato in eccesso per il pregresso. Quindi, siamo di fronte a un ricalcolo delle rate a scadere (per la quota interessi). E spesso si tratta di tanti denari.
Le sentenze della Cassazione
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito che “I principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. Quindi, i mutui a tasso variabile con allegato un piano di ammortamento, che indica soltanto la quota capitale a scadenza di ogni rata e che non contengono menzione del regime di capitalizzazione infrannuale, mancano di accordo e sono nulli per indeterminatezza. E i mutui a cui non è stato allegato alcun piano di ammortamento sono nulli per indeterminatezza.
Da ultimo la Cassazione, con la rivoluzionaria sentenza n. 14575 del 30 maggio, su ricorso di chi scrive, ha ristabilito che occorre la presenza del piano di ammortamento, quale presupposto indefettibile a fini di trasparenza, anche per i contratti di leasing. Ma le Sezioni Unite hanno aperto un nuovo fronte, definendo elemento tipizzante previsto dagli obblighi dell’art.117 Tub quello di indicare in contratto il regime finanziario. Insomma, il regime se non è previsto in contratto, rende nulla la clausola e comporta l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub (tasso Bot) molto più basso.
Le sentenze di molti Tribunali
Anche i giudici di merito stanno seguendo la via segnata dalla Cassazione. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1703 del 2 dicembre 2024, ha stabilito un importante principio in materia di finanziamenti bancari, applicando ai mutui a tasso variabile le linee guida già tracciate dalle Sezioni Unite della Cassazione per i mutui a tasso fisso. E Anche il Tribunale di Padova si è pronunciato su un piano di ammortamento privo della colonna relativa agli interessi con la sentenza del 14 aprile 2025 n. 605.
Soltanto negli ultimi mesi si sono poi avute sentenze di diversi tribunali, che seguono l’onda della Cassazione: Teramo, Massa Carrara, La Spezia, Roma, Napoli, Salerno ed altri ancora hanno ribadito che se il contratto di mutuo (anche con piano di ammortamento allegato) non riporta tra le condizioni il regime di rimborso, esso viola l’art. 117 Tub. Con ricalcolo a tasso legale del piano di ammortamento.
Emblematica è la decisione del Tribunale di Brescia che, con sentenza 3 dicembre 2025 n. 5311, si è espressa in un caso in cui il mutuo era corredato da piano di ammortamento riportante la sola quota relativa al rimborso del capitale, rilevando il mancato accordo per regime e piano da applicare al rimborso. Quindi, nella pratica, si hanno diverse ipotesi:
- che il contratto non veda allegato un piano di ammortamento valido e completo (spesso si ha un piano riportante la sola quota per capitale);
- che il contratto non indichi quale regime di rimborso si è applicato, semplice o composto. Ovvero non venga indicato il tipo di piano adottato all’italiana, alla francese, alla tedesca ecc. Tutti con diversi esiti sulle rate.
Sia mutui, sia leasing
Cosa accade allora se si riscontra uno di questi vizi? Si ha una revisione del piano di rimborso, applicando interessi molto più bassi, anche per le rate a scadere e il recupero del pregresso per differenza. Ovviamente, come detto, la logica vale anche per i contratti di leasing. Che cosa fare allora? Farsi dare dai clienti i contratti e procedere ad analisi giuridica. Poi, se del caso, procedere a perizia, per il recupero delle somme corrisposte in eccesso e poter così abbassare le rate future.
Avv. Massimo Meloni, Cassazionista, esperto diritto bancario, info@avvmelonimassimo.com
