In una Srl titolare di farmacia/e, partecipata da due soci, ognuno al 50%, può accadere che per vari motivi si crei una situazione di “paralisi” dell’attività. Con la nostra esperta, la dottoressa Paola Castelli, analizziamo come si può sbloccare la situazione.
Dottoressa Castelli, bel problema! Cosa può generare tale paralisi?

Lo stallo (il cosiddetto deadlock) è spesso causato dal desiderio di uno dei soci di cedere la propria quota di partecipazione perché stanco o perché tra i soci, nonostante il reciproco rispetto e l’amicizia, non c’è più feeling in ambito lavorativo. A questo punto tra i due soci si possono creare confronti, più o meno amichevoli, con riferimento al prezzo e alla tempistica della cessione (vuoi per l’insufficienza da parte dell’altro socio di quella liquidità che gli consentirebbe di esercitare il diritto di prelazione, vuoi per la sua impossibilità di trovare per tempo i mezzi finanziari necessari).
Il deadlock comporta un disagio nell’operatività aziendale e, nella peggiore ed improbabile delle ipotesi, può portare allo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento. Per tali motivi il problema legato allo stallo andrebbe già preventivato ab origine con apposite clausole statutarie: prevenire è meglio che curare.
Come risolvere il deadlock?
Le vie per uscire da tale impasse sono l’accordo bonario tra le parti (cessione della quota all’altro socio) o la cessione della quota societaria a terzi (se ammessa perché, oltre al gradimento, occorre anche analizzare quanto previsto dallo statuto). Ma ci sono sempre le clausole di divergenza, ovviamente da prevedere nell’atto costitutivo della S.r.l., tra le quali la Roussian Roulette (banalmente, Roulette Russa).
Caspita: Roussian Roulette, fa quasi paura! Come si adatta al tema in questione?
Partiamo dal dato di fatto che è opportuno che le clausole orientate a porre fine al deadlock siano già previste in sede di costituzione della società e che la modalità più lineare per sbloccare lo stallo è la cessione delle quote tra i soci o a terzi. Partiamo anche dalla certezza che, in caso di mancato accordo tra i soci (sostanzialmente sul prezzo), la cessione della quota di partecipazione rimane in stand-by.
Ed ecco la Roulette Russa: giriamo la ruota! Con tale clausola un socio fissa il prezzo di cessione della propria quota e l’altro deve scegliere se cedere la sua quota a quel corrispettivo ovvero comprare quella del primo cedente.
Mi spiego: il socio X, che intende cedere la sua quota di partecipazione del 50%, indica al socio Y il prezzo di cessione, che a sua volta deve dire se a quel prezzo intende acquistare tale quota ovvero cedere la propria. Se il socio Y acquista la quota, lo stallo è risolto. Se, invece, il socio Y non acquista la quota del socio X, quest’ultimo deve (ribadisco deve, non può) acquistare la quota del socio Y al prezzo inizialmente proposto dal socio X per la propria quota societaria. Anche in questo caso il deadlock è risolto.
Roussian Rouelette & C.: ci sono altre strade percorribili?
Sì, a livello statutario possono essere previste altre clausole come la Texas Shoot-out o la Drag-along (c.d. clausola di trascinamento o di covendita).
Con la Texas shoot-out sembra quasi di essere teletrasportati in un duello western. In cosa consiste?
La Texas shoot-out è un meccanismo contrattuale, che, a differenza della Russian Roulette, prevede un procedimento d’asta competitivo: un socio presenta un’offerta per acquistare la quota societaria dell’altro, fissando un determinato prezzo. Il socio destinatario dell’offerta può accettare e cedere la propria quota oppure rifiutare e rilanciare con un’offerta superiore per acquistare la quota del socio offerente.
Mi rispiego: il socio X si offre di comprare la quota del socio Y ad un determinato prezzo. Il socio Y può cedere la propria quota a quel prezzo oppure rilanciare, offrendosi di acquistare la quota del socio X ad un prezzo più alto. Si va, quindi, avanti con rilanci finché una parte non accetta l’offerta altrui: il duello viene ovviamente vinto dal maggior offerente.
Questo meccanismo induce le parti ad essere il più eque possibile nella valutazione, poiché chi fa l’offerta deve essere pronto a comportarsi sia da acquirente sia da cedente: chi offre un prezzo troppo basso rischia di vedersi acquistare la quota a quella cifra, mentre un prezzo troppo alto costringe ad un esborso maggiore.
A differenza della Russian Roulette, dove la prima offerta è definitiva e non negoziabile, la Texas Shoot-out, consentendo un rilancio, è più dinamica.
Molto brevemente perché già affrontata in un precedente intervento, cosa ci dice in merito alla clausola Drag-along?
Per effetto di tale clausola, se un socio desidera cedere a terzi il proprio 50%, l’altro socio viene trascinato nella vendita a questo punto dell’intero capitale, del pacchetto completo. In pratica, se il socio X vuole cedere il proprio 50% e riceve un’offerta di acquisto può trascinare nella cessione anche il socio Y, che deve cedere la propria quota alle stesse condizioni. Questo è possibile solo se il socio X cede la propria quota di partecipazione ad un valore equo ovvero uguale o superiore a quello che spetterebbe in caso di recesso. Venendo a mancare l’equa valorizzazione (tutela per il socio Y) e, verificandosi un effetto espropriativo sulla quota di partecipazione di quest’ultimo, la clausola di trascinamento sarebbe invalida.
Prima ha accennato al gradimento, cosa comporta?
La clausola di gradimento nella S.r.l., prevista statutariamente, subordina il trasferimento delle partecipazioni al nulla osta dell’altro socio o dell’organo sociale, limitando la libera circolazione delle quote per preservare l’assetto societario. Può essere “mera” (discrezionale) o “non mera” (condizionata a criteri specifici; ad esempio, concorrenza). Se il gradimento viene negato – spesso al fine di tutelare il carattere personalistico della S.r.l. – il socio ha diritto di recedere dalla società, a meno che lo statuto non preveda diversamente.
Dottoressa Castelli, in conclusione cosa consiglia ai nostri lettori?
Il mio consiglio è, in primis, prevedere in sede di costituzione della S.r.l. ovvero di sue successive modifiche statutarie clausole volte ad evitare lo stallo dell’attività. La scelta della clausola può variare a seconda delle esigenze dei soci e dello spirito con cui essi desiderano regolamentare la vita sociale. La scelta, comunque, a mio avviso migliore, qualora uno dei due soci voglia cedere la propria quota di partecipazione, è trovare un equo e ragionevole punto d’incontro con l’altro socio.
di Paola Castelli
