Per il Tar Lazio va sempre concessa l’autorizzazione per la breve sosta con l’auto davanti alla farmacia per l’acquisto e la consegna dei medicinali. È questo, secondo il Giudice Amministrativo, un preciso obbligo dei Comuni, per garantire alle farmacie il corretto adempimento dei compiti di legge.
Tale tesi -sostenuta in un provvedimento cautelare dell’11 aprile scorso nell’ambito di un procedimento amministrativo intentato da un farmacista contro il Comune che gli aveva negato detta autorizzazione- è pienamente condivisibile.
Secondo il Tar Lazio, l’interesse dei cittadini a un agevole accesso alle farmacie era inerente alla tutela della salute, mentre quello del Comune era inerente a una viabilità priva di ostacoli e riguardava la tutela dei consumatori e, quindi, un interesse di minore rilevanza.
Il Tar, nel ritenere la illegittimità del diniego opposto dal Comune, ha emesso un provvedimento di sospensione del suddetto diniego, ordinando quindi al Comune di riesaminare la richiesta del farmacista, in modo da tener conto delle ragioni dallo stesso prospettate.
Così decidendo il Tar non ha seguito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in una sentenza del 28 maggio 2024 aveva ritenuto, invece, la legittimità del rigetto della richiesta della area di sosta, avanzata da un altro farmacista, motivando che tale istanza aveva ad oggetto interessi di minore importanza, se comparati a quelli della tutela dei consumatori.
Tale tesi non appare accettabile. La salute viene prima di ogni altro interesse. Più convincente, quindi, è quella seguita dal Tar, ancorata alle vigenti norme costituzionali e di legislazione ordinaria.
Il Tar Lazio, quindi, ben correttamente ha effettuato un giudizio critico sul diniego espresso dal Comune all’accoglimento della richiesta del farmacista di sospensione del provvedimento. Il diniego non aveva tenuto conto del grave pregiudizio alla salute dei clienti-pazienti all’approvvigionamento dei farmaci “salvavita”.
Altro effetto non meno grave era quello dell’impossibilità da parte dei soggetti affetti da disabilità di avere un normale accesso all’esercizio farmaceutico. Tutto ciò costituiva una lesione grave del bene salute di ogni abitante di quel determinato territorio, tutelato dall’articolo 32 della Carta costituzionale.
È, infatti, un principio costituzionale ribadito sempre dalla Corte, secondo cui il diritto alla salute anche di un singolo non può essere leso, neppure per la tutela della salute collettiva, se ciò compromette l’integrità fisica e psicologica della persona.
(Alfonso Marra, magistrato, Farma Mese N. 10-2025 ©riproduzione riservata)
