Pianificazione farmacie 2026: novità in arrivo

Quest’anno i Comuni rivedono la distribuzione: istituzioni, soppressioni, trasferimenti e decentramenti di farmacia. Occhio alle delibere online: criteri demografici e territoriali faranno la differenza

Il 2026 sarà l’anno della pianificazione delle farmacie sul territorio da parte delle amministrazioni comunali, perché, con cadenza biennale, queste ultime sono chiamate a svolgere una valutazione della situazione del servizio farmaceutico sul territorio. Il numero delle farmacie sarà, dunque, sottoposto a possibile revisione: incrementi, soppressioni, trasferimenti o decentramenti sono alcune delle situazioni che potranno interessare le farmacie nei prossimi mesi.

Diventa, quindi, rilevante e opportuno controllare dal dicembre in corso e, più che mai, nel 2026 il sito on line dei Comuni perché potrebbe comparire una deliberazione di Giunta o di Consiglio che contenga delle novità sulla distribuzione delle farmacie sul territorio comunale.

Venendo poi nel concreto, qualora si reperisse un provvedimento comunale capace di alterare l’equilibrio delle farmacie esistenti, occorrerà comprendere se il Comune ha operato correttamente o meno e, per non aver sorprese spiacevoli, sarà utile cominciare a orientarsi conoscendo i criteri che possono informare l’attività dell’amministrazione. Proviamo a stilarne una sintesi.

Criterio demografico

La pianificazione delle farmacie sul territorio comunale si attua innanzitutto attraverso l’applicazione del criterio demografico che prescrive che vi sia un rapporto di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti. In via facoltativa, può aversi l’istituzione di una ulteriore farmacia, se il dato demografico eccede in misura superiore alla metà il parametro predetto.

Criterio topografico o della distanza

In via eccezionale e derogatoria al criterio numerico succitato può utilizzarsi il cosiddetto criterio topografico o della distanza.
Nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per ogni Comune, è possibile incrementare il numero delle farmacie quando particolari condizioni topografiche del territorio o della viabilità lo richiedano.

Il criterio può per esempio trovare la sua espressione in tutte quelle situazioni ove, per ragioni di eccessiva distanza, di condizioni malandate delle strade o di mancanza o inefficienza dei trasporti, non è agevole raggiungere comodamente il centro cittadino o comunque le altre farmacie già presenti sul territorio.

In altre parole, le predette condizioni possono creare la situazione per cui, in aggiunta alle farmacie esistenti, sia istituito un ulteriore presidio.
Posta la peculiarità della previsione, l’amministrazione che dovesse valutare l’istituzione di una farmacia “in aggiunta” dovrebbe offrire adeguata e congrua motivazione della scelta assunta, esplicitando il percorso degli accertamenti svolti e le finalità che l’hanno indotta a tale scelta.
Interessante notare che in punto il giudice europeo ha affermato che occorre verificare se le regole che pongono limiti all’apertura delle farmacie siano compatibili con l’erogazione di un servizio farmaceutico adeguato a conciliare gli interessi dei farmacisti e la salute pubblica.

È in questo contesto che è stato ad esempio eccezionalmente consentito che la distanza di 3.000 metri prevista per legge possa subire un “temperamento” e, nello specifico, per l’ipotesi in cui “circostanze particolari” impongano di garantire il servizio farmaceutico laddove mancante.
Si tratta di situazioni oggettive e di grave carenza del servizio dove le difficoltà di approvvigionamento dei medicinali (oggi anche dei servizi erogati), valutate ovviamente caso per caso e a seconda dello specifico contesto comunale, potrebbero creare la situazione per una “disapplicazione” eccezionale del rispetto della distanza fra gli esercizi farmaceutici di cui si è detto poco sopra.

È intuitivo che si tratti di questioni di ampia discrezionalità dell’amministrazione competente che, proprio per questo, sarà tenuta ad agire secondo ragionevolezza, avendo riguardo all’interesse della popolazione e al servizio reso alla stessa da parte della farmacia.

Criterio urbanistico

I mutamenti nella distribuzione della popolazione o il sorgere di centri abitati possono creare le condizioni per far sorgere la necessità di modificare l’ambito territoriale di sedi farmaceutiche già esistenti.

Si tratta del cosiddetto decentramento della farmacia che si attua quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti: in questi casi, è, dunque, possibile provvedere a una nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche, consentendo alla farmacia interessata di trasferirsi in un altro ambito del territorio comunale.

Vale la pena di evidenziare, per il suo interesse in questo contesto, che i criteri di legge che consentono il decentramento nel senso sopra indicato, rappresentano per i Giudici amministrativi, “una delle possibili ipotesi che possono condurre alla modifica della pianta organica delle farmacie”.

La variazione dell’ambito territoriale della farmacia può trovare applicazione in tutte quelle situazioni in cui la pianta organica delle sedi farmaceutiche “non consente più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione”, con il rischio concreto di pregiudicare gli standard dell’assistenza farmaceutica.

Detto altrimenti, sembrerebbe che i Giudici propendano per una interpretazione delle norme in questione che si ponga in coerenza con il principio costituzionale di tutela della salute, così da consentire l’accesso al servizio farmaceutico tutte le volte che ciò sia espressione di un diritto dell’individuo ed un interesse della collettività.

In un contesto normativo caratterizzato da prescrizioni rigorose con riguardo ai temi trattati, si tratta di un’apertura che si auspica sia vagliata dall’Amministrazione con estrema cautela.

Sarà, dunque, importante che quest’ultima renda noto il contesto dello specifico caso concreto e le circostanze venutesi a creare sul territorio comunale così da verificare i criteri che hanno informato il ragionamento svolto.

(avv. Silvia Stefania Cosmo, Farma Mese n. 10– 2025 ©riproduzione riservata)

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