Eutanasia dei contratti di leasing?

In un precedente articolo intitolato Si può ridurre il peso di mutui e leasing?”, ci si chiedeva se questi contratti potessero risultare viziati, come riportato da alcune sentenze, sia della Cassazione, sia di diversi Tribunali. Aggiungevamo che sembrava assurdo che un contratto notarile potesse violare la legge, ma che queste recenti sentenze dimostravano sia potuto accadere.

Nell’articolo spiegavamo se e come fosse possibile ridurre il peso di mutui e leasing, illustrando velocemente quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 117 del Testo Unico Bancario. Esso, infatti, precisa che: “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Nell’articolo indicavamo poi che il regime finanziario adottato comporta una differenza tra il tasso pattuito e quello applicato. E questo anche senza che il contratto ne facesse menzione.

“Occhio al piano di ammortamento”, abbiamo scritto, richiamando in particolare l’attenzione anche sui diversi metodi di rimborso applicati:

  • Ammortamento italiano
  • Ammortamento francese
  • Tedesco ecc., precisando che tutto deve risultare in contratto, a pena di nullità.

E ancora, aggiungevamo che quasi mai in un contratto viene riportata tale specifica, spesso neppure nei documenti allegati. Certo, quale tipologia di rimborso sia stata adottata lo si potrebbe capire dal piano di ammortamento, ma spesso questo documento (non obbligatorio per legge) neppure risulta allegato al mutuo. E, comunque sia, non basterebbe, perché risulterebbe assente sempre il regime applicato al tasso (se semplice o composto). E così si hanno mutui che non vedono allegato un valido piano di rimborso, perché quello allegato indica la sola quota dal capitale indicata.

Cosa dice la Giurisprudenza

La Giurisprudenza su questo tema è ormai granitica, sia di legittimità, sia di merito: si deve procedere a ricalcolo ex art. 117 Testo Unico Bancario (Tub). Ovvero, è possibile ottenere un tasso legale molto più basso rispetto a quello pagato, con conseguente diritto al rimborso di quanto versato in eccesso, relativamente al  pregresso e ricalcolo delle rate a scadere (per la quota interessi). E spesso si tratta di tanti denari.

La Cassazione con  ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025, espressamente indica:

Quindi,mutui a tasso variabile con allegato un piano di ammortamento, che indica soltanto la quota capitale a scadenza di ogni rata e che non contengono menzione del regime di capitalizzazione infrannuale, mancano di accordo e sono nulli per indeterminatezza. E i mutui a cui non è stato allegato alcun piano di ammortamento sono nulli per indeterminatezza. Analogo per i tassi fissi Sezioni Unite 15130/2024”.

Incidentalmente, le Sezioni Unite con questa sentenza hanno aperto un nuovo fronte, definendo elemento tipizzante previsto dagli obblighi dell’art.117 Tub quello d’indicare in contratto il regime finanziario.

Insomma, il regime se non è previsto in contratto rende nulla la clausola e comporta l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub (tasso Bot), molto più basso. Alle sentenze di molti Tribunali “minori” si è recentemente affiancato anche il Tribunale di Milano, con sentenza 2591 del 25 marzo 2026, su mutuo con piano di ammortamento incompleto. Prima ancora si erano pronunciati i Tribunali di Brescia e di Padova (vedasi l’articolo di riferimento sul sito).

E i contratti di leasing?

Perché questa lunga prolusione sui mutui? Perché tutto sopra indicato si estende anche ai contratti di leasing. Per questi ultimi la Cassazione, con la rivoluzionaria ordinanza n. 14575 del 30 maggio 2025, su ricorso di chi scrive, ha stabilito che occorre la presenza del piano di ammortamento, quale presupposto indefettibile a fini di trasparenza, anche per i contratti di leasing. Ovvero, nullità della clausola contrattuale che disciplina il tasso d’interesse nei contratti di leasing finanziario, a causa della mancata allegazione del piano di ammortamento.

La Corte ha ragionato in questo senso: il cliente -anche se aveva pattuito rate di un certo importo e numero ecc.- doveva essere in condizione di controllare sia la regolarità del piano, sia quale fosse la componente relativa al capitale e quale quella degli interessi all’interno delle rate.

Ebbene, con la recente ordinanza 11810 del 29 aprile 2026, che riprende testualmente l’orientamento espresso con la 14575 (menzionata in atti), la Suprema Corte ribadisce il concetto: il contratto di leasing senza il piano di ammortamento è viziato, sia per mancata osservanza sia dell’art. 117 Tub, sia il Codice Civile all’art. 1346 (determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto del contratto).

La Cassazione poi, con la suddetta ordinanza 11810, specifica che il piano di ammortamento viene considerato come accordo tra le parti relativamente ai suoi contenuti. Analoga posizione ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 11817, sempre del 29 aprile 2026, relativamente ai criteri determinativi del tasso pagato dal cliente (il cosiddetto tasso leasing).

In verità, la Corte nella ordinanza 14575 andava anche oltre, perché stabiliva anche che la mancanza del piano di ammortamento rendeva indeterminato l’oggetto del contratto e non permetteva di stabilire con certezza il regime applicato per il calcolo degli interessi. In genere composto. Proprio come avevamo scritto a febbraio su “Farma Mese”.

Cosa significa in pratica?

Dato che (quasi) tutti i contratti di leasing Non hanno allegato il piano d’ammortamento, potrebbero essere aggredibili (ovviamente quelli che ne sono privi). Nei due casi finora trattati si parlava di risoluzione per inadempimento, cioè il cliente non aveva onorato delle rate. Ora, a mezzo di una perizia contabile, occorrerà rifare i calcoli e vedere Se quell’importo non pagato, che ha portato alla risoluzione contrattuale, fosse effettivamente dovuto o meno.

In termini pratici, significa rifare il piano di rimborso, non al tasso indicato in contratto, ma a quello legale, molto più basso e con regime finanziario semplice. I risultati sono spesso sbalorditivi: il cliente doveva pagare di meno e, quindi, riavrà le somme pagate in più. Insomma, le rate sono molto più basse, e cade anche l’indicizzazione. Vista la entità delle somme in gioco (pensiamo al leasing immobiliare) è una grande notizia.

Avv. Massimo Meloni, Cassazionista, esperto diritto bancarioinfo@avvmelonimassimo.com

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