Si è verificato un contrasto giurisprudenziale tra Giudici, nell’interpretazione data sulla distanza minima dei 200 metri tra sedi farmaceutiche. Ecco una situazione che va rivista dal legislatore, per evitare sentenze che siano di ostacolo all’affermazione della ormai diffusa “Farmacia dei servizi”.
È in atto un vero e proprio contrasto giurisprudenziale tra il Consiglio di Stato e il Tar nella interpretazione da dare alle vigenti norme (art. 1 legge n. 475/1968 e art. 13 Dpr n. 1275/71), che fissano in metri 200 la distanza minima tra le sedi farmaceutiche. Il punto in discussione riguarda il significato da dare alla espressione che permette la derogabilità a tale distanza “solo quando ci siano motivazioni specifiche che giustifichino una distanza minore come, per esempio, la necessità di soddisfare le esigenze della popolazione locale”.
Emblematiche, al riguardo, sono due sentenze emesse nei primi mesi del 2025 dal Tar Emilia-Romagna e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha ritenuto, nella decisione n. 212 del 16 gennaio 2025, la piena vigenza del rispetto dei 200 metri di distanza tra esercizi, affermando che tale limite non contrasta con i dettami costituzionali e con i principali principi del nostro ordinamento.
Soggiunge, inoltre, che il legislatore, nell’indicare tale limite non ha frapposto ostacolo alla iniziativa privata e alla libera circolazione dei beni, ma ha semplicemente regolato, nel pieno rispetto del principio costituzionale e delle norme comunitarie relative alla pianificazione territoriale, la dislocazione delle sedi farmaceutiche.
Di parere opposto sono, invece, la maggior parte dei Tar. Da ultimo quello dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 106 del 2025. Con questa ha dichiarato la illegittimità del diniego al trasferimento di una farmacia, istituita da decenni, nel rispetto dei metri 200, in un nuovo locale che non rispettava detto limite. Nella motivazione, rilevava il Tar che l’Autorità amministrativa nel negare tale trasferimento aveva operato illegittimamente, in quanto il limite della distanza minima era derogabile non soltanto nei casi di forza maggiore (rilascio dei locali per impossibilità di proseguire l’attività), ma anche laddove il trasferimento della farmacia nella nuova sede avesse consentito l’ampliamento delle prestazioni sanitarie e di migliorare il servizio all’utenza del territorio.
Il che era avvenuto, in quanto la farmacia aveva contributo a fornire un’assistenza farmaceutica migliore, e compatibile, comunque, con i principi della libera concorrenza. Tra le due differenti decisioni, quella del Tar appare più convincente. Questi Giudici hanno, infatti, dato un’interpretazione della norma vigente più adeguata ai tempi. Per esempio, hanno tenuto conto che dal 3 ottobre 2009, giorno in cui la “Farmacia dei servizi” è diventata operativa, il ruolo della farmacia si è notevolmente rinnovato.
E difatti, vi è stata un’ampia evoluzione delle attività degli esercizi farmaceutici nell’ambito delle cure primarie. La varietà delle molteplici prestazioni fornite, dalle vaccinazioni alle analisi di laboratorio, attraverso locali anche molto distanti dalla sede, aveva impresso una svolta migliorativa al servizio sanitario nel territorio di pertinenza. Questa situazione normativa dovrebbe, pertanto, essere rivista dal legislatore, per evitare che possa ostacolare l’affermazione della farmacia dei servizi, che si è rivelata uno strumento di tutela della salute più efficace rispetto al passato.
(di Alfonso Marra, magistrato – Farma Mese n. 7– 2025 ©riproduzione riservata)