Farmacia dei servizi: il massofisioterapista operatore di interesse sanitario e non professionista sanitario

La figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie, ma deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale e con funzioni accessorie e strumentali rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute dall’ordinamento statale.

La conseguenza è che i massofisioterapisti non possono aprire autonomamente un proprio studio professionale senza la supervisione di un professionista sanitario medico o di un fisioterapista laureato. È quanto si rinviene dalla sentenza n. 2129/2026 del Tar Lazio, che si è occupato del rifiuto opposto dalla Asl alla richiesta di aprire uno studio di massofisioterapia attraverso l’utilizzo di dispositivi medici (quali la tecar, la magnetoterapia e via dicendo) proprio in quanto questi strumenti non possono essere utilizzati in modo autonomo da chi non è professionista sanitario. La questione si pone, quindi, in termini di grande interesse nell’ambito delle professioni sanitarie che possono trovare spazio nella farmacia dei servizi.

I fatti: il diniego dell’asl e il ricorso ai giudice

Avv. Silvia Stefania Cosmo

La vicenda nasce dall’impugnazione, da parte di un massofisioterapista (diplomato nel 2012), di un provvedimento dell’Asl Lecce che negava il nulla osta all’apertura di uno studio professionale. Alla base del diniego vi era una nota del ministero della Salute dal tenore preciso: il massofisioterapista non è un professionista sanitario, ma un “operatore di interesse sanitario”.

Secondo il Ministero, tale qualifica implica:

  1. assenza di autonomia professionale perché trattasi di formazione di rango inferiore
  2. divieto di apertura di uno studio proprio
  3. divieto di utilizzo autonomo di dispositivi elettromedicali riservati ai professionisti sanitari.

Colui che ha avviato la causa ha sostenuto la natura di libera professione dell’attività e che l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento (Legge 145/2018) dovesse garantire la continuità dell’esercizio autonomo.

Il Tribunale ha respinto il ricorso del massiofisioterapista, svolgendo un’ampia e dettagliata ricostruzione storica e normativa dell’istituto e distinguendo tra il vecchio ordinamento e il sistema attuale basato sulla formazione universitaria. In estrema sintesi, il punto di svolta è stato l’articolo 6 del D.Lgs. 502/1992, che ha trasferito in ambito universitario la formazione del personale sanitario infermieristico e della riabilitazione. La figura del fisioterapista è stata riordinata e dotata di un profilo professionale chiaro (D.M. 741/1994), mentre quella del massofisioterapista è rimasta disciplinata alla vecchia Legge 403/1971. La conseguenza è che si è venuta a creare una profonda differenza fra “professionista sanitario” e  “operatore di interesse sanitario”.

La sentenza chiarisce la distinzione fondamentale introdotta dalla Legge 43/2006:

  • le professioni sanitarie: (per esempio il fisioterapista) richiedono laurea, iscrizione all’ordine e godono di piena autonomia operativa e responsabilità
  • gli operatori di interesse sanitario: (come il massofisioterapista) svolgono attività ausiliarie e strumentali. Non possiedono autonomia decisionale e devono operare “in ausilio all’opera dei medici” e “secondo le istruzioni del sanitario”.

Detto più semplicemente: la mancanza di autonomia professionale e una formazione di livello inferiore, spesso regionale e non universitaria, impediscono al massofisioterapista di configurarsi come un libero professionista titolare di uno studio autonomo.

L’impatto degli elenchi speciali (Legge 145/2018)

Colui che ha attivato il tribunale sosteneva che l’istituzione degli elenchi speciali a esaurimento (D.M. 9 agosto 2019) conferisse una sorta di “patente di professionalità sanitaria”. Il Tar non ha condiviso questa tesi: l’iscrizione a tali elenchi serve esclusivamente a garantire il diritto al lavoro di colui che già esercitava, ma non muta la natura giuridica della figura. Il massofisioterapista resta un operatore ausiliario.

Cosa cambia? La sentenza ribadisce un confine invalicabile a tutela della salute pubblica:

  • niente studio autonomo: Il massofisioterapista non può essere titolare di una struttura di cura autonoma
  • subordinazione operativa: ogni trattamento deve essere ricondotto alla prescrizione e supervisione medica o inserito in una struttura dove opera un professionista sanitario abilitato
  • dispositivi elettromedicali: l’uso di macchinari complessi rimane precluso in assenza di un professionista sanitario (fisioterapista/medico) che ne assuma la responsabilità clinica.

La causa è stata rigettata e il ricorso dichiarato infondato, confermando che il possesso di un diploma regionale post-1992 non equivale a una laurea in fisioterapia, né abilita alle medesime prerogative di autonomia imprenditoriale e clinica. Si tratta di una decisione molto utile nel contesto della farmacia dei servizi ove si discute spesso delle figure professionali sanitarie dalle quali, stando all’approdo del Tar Lazio, occorre escludere il massofisioterapista. Quest’ultima figura resta, per ora, un operatore di interesse sanitario, che può operare soltanto nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

di Silvia Stefania Cosmo, avvocato, Milano, silvia.cosmo@iusfarma.it

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