Parafarmacie, dispensazione vincolata. Cosa dice la legge

Interessante sentenza della Corte di Cassazione Penale: solamente i laureati in farmacia hanno nelle parafarmacie il “libero accesso” alla spedizione dei farmaci Sop e Otc. Altro personale compirebbe il reato previsto dall’art. 348 del Codice Penale

Le parafarmacie sono esercizi commerciali che -come sappiamo bene- possono vendere anche alcuni farmaci, ma nel rigoroso rispetto delle condizioni imposte dalla legge. A ricordarcelo è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione 6 (sentenza n. 7100 del 2025), facendo chiarezza sul ruolo delle parafarmacie e distinguendo il momento in cui operano come comuni esercizi commerciali da quello in cui “dispensano i farmaci Sop (senza obbligo di ricetta medica) o gli Otc (over the counter, tradotto farmaci da banco, cioè di automedicazione)”.

La legge vigente, infatti, stabilisce all’art. 5, comma 2 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, che i farmaci Sop e Otc possano essere venduti anche in quei particolari esercizi commerciali, come appunto le parafarmacie. Puntualizza ora la Cassazione che il personale all’interno di tali esercizi per poter dispensare i Sop e Otc debba obbligatoriamente essere in possesso di un diploma di laurea in farmacia. E ciò per l’ovvio motivo che il prodotto che è richiesto dal cliente-paziente è pur sempre un vero e proprio farmaco.

Di tal che -soggiunge la Cassazione- il farmacista proprietario della parafarmacia che esercita un ruolo paritetico di dirigenza al suo interno “deve egli stesso dispensare il farmaco” e non può “delegare tale ruolo agli operatori che lavorino all’interno che non siano in possesso del titolo abilitativo innanzi menzionato.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardava l’impugnazione di una sentenza del Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità, per il reato di cui all’art. 348 del Codice Penale (che prevede una pena fino a 3 anni di reclusione), da parte dell’operatore non laureato che, in assenza del farmacista, aveva dispensato il farmaco di automedicazione. Era stato altresì ritenuto responsabile anche il farmacista, per concorso nel medesimo delitto.

La Corte ha fatto giustizia e ha ritenuto responsabile del reato il solo operatore che aveva spedito il farmaco, con la motivazione che aveva agito in modo autonomo e senza aver ricevuto la direttiva, da parte del farmacista, di dispensare i farmaci in sua assenza.

(A cura di Alfonso Marra, Magistrato, Farma Mese N. 6-2025 ©riproduzione riservata)

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